mercoledì 19 maggio 2010

ASGI - Regolamento sul tesseramento discriminatorio verso gli stranieri con permessi di soggiorno di durata limitata:

COMUNICATO STAMPA ASGI - Regolamento sul tesseramento discriminatorio verso gli stranieri con permessi di soggiorno di durata limitata: si rispettino le decisioni del giudice. Sorprende la ricostruzione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) apparsa nel comunicato stampa diffuso il 18 maggio 2010 in merito alla vicenda che ha visto accolto il ricorso di un giovane calciatore togolese escluso dal tesseramento in quanto sprovvisto di un permesso di soggiorno in base alla sua durata. La vicenda aveva visto, ricordiamo, il Tribunale di Lodi accogliere il ricorso, presentato da ASGI e Lodi per Mostar ONLUS, concludendo che il regolamento del tesseramento in vigore, limitando la possibilità di svolgere l'attività sportiva dei calciatori stranieri pur regolarmente residenti in Italia, ma con permessi di soggiorno di durata limitata, costituisce una violazione del diritto anti-discriminatorio (art. 43 T.U. immigrazione, d.lgs. n. 215/2003) , condannando la FIGC al pagamento delle spese legali . Quanto affermato dalla FIGC nel comunicato stampa emesso il 18 maggio 2010, ripropone esattamente le argomentazioni che la Federazione ha presentato nel giudizio avanti il Tribunale di Lodi, le stesse che il Giudice ha ritenuto del tutto infondate. Sorprende, dunque, che la FIGC - invece di preoccuparsi dell’esecuzione immediata delle decisioni dei Giudici per far cessare immediatamente le clausole restrittive giudicate discriminatorie dunque illegittime - utilizzi i comunicati stampa come una specie di giudizio di secondo grado. In particolare è illogico sostenere che FIGC sarebbe "in attesa" dei documenti richiesti (cioè il permesso di soggiorno valido fino alla fine del campionato) perché questi documenti non esistono (il sig. Shaib come altri stranieri dispone di un permesso più breve che viene di volta in volta rinnovato). Inoltre è proprio la pretesa di una maggiore durata temporale del permesso, imposta come condizione del tesseramento, ad essere stata ritenuta ritenuto illogica e gravemente discriminatoria dal Giudice. Quanto alla richiesta di informazioni alla Federazione Togolese, forse la FIGC ignora che il Togo sia un paese ove persino i calciatori hanno subito recentemente gravissimi attentati e dove quindi la Federazione locale ha ben altre problematiche da risolvere. La mancanza di risposta non può ovviamente pregiudicare il pieno diritto di tesseramento che il Giudice ha sancito a favore del sig. Shaib . Confidiamo pertanto che la FIGC voglia fare onore al suo impegno per l'integrazione e voglia tesserare immediatamente il sig. Shaib, rimuovendo prima possibile dal proprio regolamento la previsione che il Giudice ha ritenuto discriminatoria. A.S.G.I. Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione Segreteria Organizzativa / Ufficio Stampa - Udine - tel/fax +39.0432.507115 - cell. 3470091756 - e-mail, info@asgi.it - Sede legale – Torino – via Gerdil 7 – tel/fax +39.0114369158 – e-mail, segreteria@asgi.it

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