Comunicato stampa del 19 dicembre 2014
Non sussiste un’emergenza sanitaria di carattere locale. Il TAR sospende l'ordinanza anti-ebola a Padova
Non sussiste un’emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza.Il TAR Veneto sospende l'"ordinanza anti-ebola" emanata dal Comune di Padova a seguito di un ricorso presentato dalle associazioni ASGI e Razzismo Stop.
Lo comunicato gli avvocati delle associazioni in una nota .
L'ordinanza del sindaco di Padova, datata 16 ottobre 2014, la n. 42 del Registro delle ordinanze, prescriveva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le compententi ULSS.
A seguito di un ricorso presentato dagli avvocati Giovanna Berti, Marco Ferrero, Marco Paggi e Fabio Corvaja, in rappresentanza delle associazioni ASGI e Razzismo Stop, il Tribunale Amministrativo regionale del Veneto ha rilevato che" il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza o la sussistenza di un’emergenza sanitariadi carattere locale che giustifichi l’esercizio del potere di ordinanza" .
Lo dimostra, secondo il Collegio giudicante, la documentazione presentata, tra cui il protocollo per la gestione della malattia da virus Ebola redatto dall’Ulss n. 16 di Padova e anche "le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l’esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia che sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l’ordinanza".
Afferma il TAR, "per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno già presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalità della popolazione residente".
L'ordinanza del Comune di Padova va sospesa, conclude il TAR, accogliendo le tesi degli avvocati delle associazioni, perché " adottata in mancanza di un’emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilità ed urgenza produce effetti lesivi privi di giustificazione" .
La decisione appare confermare quanto la società civile aveva già denunciato: si tratta infatti di una ordinanza emanata con il solo scopo di diffondere allarme e un'idea dei migranti come potenziali portatori di malattie infettive.
"Ringraziamo" affermano le Associazioni ASGI e Razzismo Stop" gli oltre mille cittadini di Padova e tutte le realtà che hannosostenuto questo ricorso".
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e Associazione Razzismo Stop
Contatti
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
3470091756
Associazione Razzismo Stop
348 2483727
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