Il 6 gennaio 2017 è
entrato in vigore il d.p.c.m. n. 234/16, regolamento che
definisce i meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non
accompagnati vittime di tratta, adottato in attuazione dell’art. 4 d.lgs.
n. 24/14.
La corretta
identificazione come minorenni dei ragazzi e delle ragazze di età inferiore ai
18 anni che giungono nel nostro Paese costituisce un presupposto essenziale
affinché siano loro applicate le misure di protezione e assistenza previste dalla normativa vigente. Se
erroneamente identificati come maggiorenni, infatti, questi adolescenti non
vengono accolti in strutture per minori e spesso vengono lasciati per strada,
con l’elevato rischio di essere vittime di sfruttamento a scopo sessuale o di
altro tipo. In alcuni casi, inoltre, vengono trattenuti in un CIE ed espulsi.
Ad oggi, non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell’età perché le differenze di maturazione scheletrica,
accrescitiva e puberale fra soggetti della stessa età anagrafica sono
frequenti, ampie e fisiologiche. Il metodo attualmente più utilizzato, la
valutazione della maturazione ossea del polso e della mano, comporta un margine di errore di ± 2
anni. Spesso, tuttavia, sul referto non viene indicato il margine di
errore, il che impedisce l’applicazione del principio di presunzione della
minore età in caso di dubbio. Va inoltre considerato che tale metodo,
sviluppato per lo studio dei disordini della crescita e della pubertà e non per
finalità medico legali, si basa su standard ormai datati e
comunque definiti su popolazioni (caucasici, per lo più anglosassoni americani
o britannici) ben differenti rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti
valutati. Inoltre, diverse situazioni fisiologiche e genetiche, patologiche o
ambientali possono accelerare o rallentare la maturazione scheletrica. A questo
si aggiunge la possibilità di errore di refertazione da
parte di operatori non esperti che eseguono solo occasionalmente tale
prestazione.
Anche nei casi in cui gli
accertamenti siano effettuati in modo così gravemente inadeguato, in genere i risultati non
possono essere oggetto di contestazione in
quanto il referto non viene quasi mai consegnato all’interessato né al tutore.
Vi sono, poi, casi in cui vengono effettuati accertamenti sanitari anche su
individui in possesso di un documento
identificativo da cui risultano minorenni.
Il d.p.c.m. n. 234/16
chiarisce le procedure che devono essere adottate per determinare l’età dei
minori vittime di tratta e introduce alcune fondamentali garanzie, prevedendo
che:
·
solo ove
sussistano fondati
dubbi sull’età e questa non sia accertabile attraverso documenti
identificativi (passaporto o altro documento di riconoscimento munito di
fotografia), le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per
la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura multidisciplinare per
l’accertamento dell’età;
·
tale
accertamento è condotto, nel rispetto del superiore interesse del minore, da
un’équipe multidisciplinare presso
una struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è svolto
attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una
valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore
culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e
culturale dell’interessato;
·
il minore deve
essere adeguatamente informato, con
l’ausilio di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sottoposto,
sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi;
·
la relazione
conclusiva deve riportare l’indicazione di attribuzione dell’età stimata
specificando il margine
di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche
utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile;
·
nei casi in
cui, considerando il margine di errore, la maggiore o minore età resti in
dubbio, la minore età è presunta;
·
il provvedimento
di attribuzione dell’età, adottato dal giudice competente per la tutela, è
notificato, con allegata traduzione, all’interessato e al tutore, e può essere
oggetto di reclamo;
·
in attesa
della determinazione dell’età, l’interessato deve comunque essere considerato
come minorenne al fine dell’accesso immediato all’assistenza e alla protezione.
Mentre il d.p.c.m. n.
234/16 disciplina finalmente in modo chiaro le procedure per la determinazione
dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, vi sono ancora
significative lacune
normative per quanto riguarda i minori non accompagnati che non siano
riconosciuti come vittime di tratta. Questi ultimi rappresentano ad oggi la
quasi totalità dei minori non accompagnati presenti in Italia (in alcuni casi
effettivamente non vi è alcun reato di tratta, in altri casi il minore è
vittima di tratta ma non viene riconosciuto come tale).
Importanti norme
sull’accertamento dell’età di tutti i minori non accompagnati sono previste dal disegno di legge S. 2583, approvato alla Camera e attualmente all’esame del
Senato. Si attende inoltre la definitiva approvazione da parte della Conferenza
Unificata del “Protocollo per l'identificazione e per l’accertamento olistico
multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati” presentato
dalla Conferenza delle Regioni nel marzo 2016.
In attesa dell’approvazione in via definitiva di tali atti, le
organizzazioni firmatarie auspicano che le disposizioni previste dal d.p.c.m.
n. 234/16 siano applicate in via analogica a tutti i minori stranieri non
accompagnati, anche non vittime di tratta.
Apparirebbe del tutto irragionevole,
infatti, ipotizzare che i meccanismi per la determinazione dell’età debbano
essere differenti a seconda che il minore non accompagnato sia o meno vittima
di tratta, fatta eccezione per l’esigenza di tenere in considerazione gli
specifici traumi derivanti dallo sfruttamento e dagli abusi subiti dai minori
vittime di tratta.
Si ricorda che il Ministero dell’Interno ha
in passato chiarito come il principio di presunzione della minore età in caso
di dubbio, sancito dal codice di procedura penale minorile, “possa trovare
applicazione in
via analogica anche in materia di immigrazione”, dunque anche con
riferimento ai minori non sottoposti a procedimento penale (circolare del Ministero dell’Interno
del 9 luglio 2007). Lo stesso
ragionamento vale per l’applicazione in via analogica delle norme di cui al
d.p.c.m. n. 234/16 ai minori che non siano vittime di tratta.
Nella circolare del 25 luglio 2014, il Ministero dell’Interno ha poi
espressamente previsto, con riferimento a tutti i minori non accompagnati per i
quali si renda necessario l’accertamento dell’età e non solo ai minori vittime
di tratta, che tale accertamento debba essere svolto “secondo i criteri
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2014”, in attuazione del quale è stato
adottato il d.p.c.m. n. 234/16.
Va infine evidenziato come
il d.lgs. 142/2015, all’art. 2 lett. e), abbia fornito una definizione unitaria
di “minore non accompagnato”, tale essendo “lo straniero di età inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”, senza distinguere,
dunque, dalla ragione della presenza in Italia. Definizione unitaria che
esclude la possibilità che possa attuarsi un trattamento discriminatorio in
sede di accertamento dell’età, poiché sarebbe fondato su una illegittima
differenziazione basata sulla condizione personale, vietata dall'art. 3 della
Costituzione.
In attesa dell’adozione
del Protocollo sopra citato e delle norme generali sull’accertamento dell’età
previste dal ddl S. 2583, di cui si auspica la celere approvazione senza
modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, riteniamo che solo
l’immediata applicazione delle norme previste dal d.p.c.m. n. 234/16 anche ai
minori che non siano vittime di tratta possa consentire un’efficace identificazione dei
minori non accompagnati, nel rispetto delle principali raccomandazioni adottate
in materia a livello internazionale e nazionale (tra cui le raccomandazioni
dell’UNHCR del 2014 e il parere del Consiglio Superiore della Sanitàdel 2009), ai fini di una piena tutela dei diritti
loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, dal diritto comunitario e dalla normativa interna.
[Per approfondire segnaliamo la pagina http://www.asgi.it/minori-
stranieri-accertamento-eta/
che contiene i principali riferimenti sull'accertamento dell'età (normativa,
protocolli, raccomandazioni, giurisprudenza ecc.)]
13 gennaio 2017
Contatti
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
twitter @asgi_it
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