Il decreto e le procedure di frontiera
· Il decreto fissa l’importo e le modalità di prestazione della “garanzia finanziaria” a carico dello straniero cui si applica il trattenimento durante la procedura di frontiera. La procedura di frontiera è una procedura accelerata che può essere svolta direttamente nelle zone di frontiera o nelle zone di transito – introdotta dall’art 28 bis comma 2, dlgs 25/2008, come modificato dalla Legge 50/23 – ed è prevista in due casi:
1) quando un richiedente presenta la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli,
2) quando un richiedente presenta la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e proviene da un Paese di origine sicuro.
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· I minori e i minori non accompagnati così come tutte le persone portatrici di esigenze particolari, come definite dall’art 17 del d.lgs 142/2015 (ovvero i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali), sono esonerati dalle procedure accelerate e, conseguentemente, dalle procedure di frontiera.
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· Le procedure accelerate di frontiera hanno tempistiche particolarmente ristrette e prevedono:
- che la Commissione competente debba ascoltare il richiedente e prendere una decisione entro 7 gg dalla ricezione della domanda d’asilo;
- tempi per proporre ricorso più che dimezzati (14 gg)
- l’assenza della sospensiva automatica del provvedimento di espulsione collegato al diniego;
- una disciplina specifica per l’impugnazione ed il ricorso;
- che l’intero iter, prima istanza amministrativa e seconda istanza giudiziale, si debba concludere in 28 giorni. Questo arco temporale è fissato come limite massimo in cui è consentito il trattenimento alla frontiera.
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· Il trattenimento nelle procedure di frontiera. L’articolo 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015 prevede che i richiedenti sottoposti alle procedure di frontiera possano essere detenuti nel caso in cui non abbiano consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, o, appunto, nel caso in cui non abbiano prestato idonea garanzia finanziaria.
L’articolo 1 comma 2 del decreto ministeriale del 14 settembre stabilisce che la garanzia può essere definita idonea quando l’importo è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento fissato a quattro settimane, un alloggio adeguato sul territorio italiano, i mezzi di sussistenza necessari e la somma necessaria per il rimpatrio. Quest’anno l’importo è fissato a 4938 euro, sulla base del costo medio del rimpatrio, importo che dovrà essere aggiornato ogni due anni. Il decreto prevede che allo straniero venga dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestare la garanzia finanziaria (da presentare in un’unica soluzione tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) e stabilisce che, qualora il richiedente dovesse allontanarsi indebitamente, il prefetto del luogo dove è stata prestata la garanzia finanziaria ha comunque diritto a trattenere la somma, che è destinata all’entrata del bilancio dello Stato, a prescindere dall’esito della procedura.
· I luoghi del trattenimento. I richiedenti asilo in procedura di frontiera potranno essere trattenuti presso i punti di crisi allestiti nei luoghi di arrivo, in strutture analoghe che saranno individuate nel territorio o, nel caso di arrivi massicci consistenti e ravvicinati, nel CPR – Centri di Permanenza per i Rimpatri – situati in prossimità della frontiera o della zona di transito.
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Per informazioni e contatti
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Carla Di Nardo
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