mercoledì 7 ottobre 2009
"Il reato sull'immigrazione come le teorie dell'Ottocento"
Accolte le tesi della procura sul processo di un egiziano denunciato. Deciderà la Corte
Meo Ponte
Il giudice: se ne deve occupare la Consulta
Non ha dubbi il giudice di pace Alberto Polotti di Zumaglia nel giudicare incompatibile con le norme costituzionali la nuova legge che introduce il reato di immigrazione clandestina. Il magistrato ha quindi accolto l´eccezione presentata dal pm Paola Bellone (d´intesa con la Procura della Repubblica di Torino) il 22 settembre nell´udienza di apertura del processo a carico di Eid Abdellatif Eid Aser, un giardiniere egiziano di 36 anni, da due residente a Coassolo dove aveva regolarmente sposato una signora marocchina: era stato denunciato quando si era presentato in questura per chiedere il permesso di soggiorno.
Il giudice Alberto Polotti di Zumaglia ha quindi fatto sue le tesi della procura della Repubblica di Torino che aveva sollevato l´eccezione spiegando che l´articolo 10 bis della nuova legge era in netta contraddizione con la Costituzione. E ieri in aula ha letto l´ordinanza con cui addirittura spiega che l´articolo in questione che punisce il soggiorno illegale nel territorio italiano delinea una situazione simile a quella presa in considerazione dalla dottrina giuridica tedesca quando, elaborando la cosiddetta teoria della «colpa d´autore» (tanto cara al nazismo), individuò una colpa «per il modo di essere dell´agente, colpa che differisce da quella comune e tradizionale perché non ha per oggetto il singolo fatto che è stato commesso ma le caratteristiche psichiche del reo e il suo stato soggettivo». Teorie che, secondo il giudice di pace di Torino, oltre ad essere state criticate sono state superate dai giuristi «perché le condanne si giustificano solo quando l´individuo non rispetta la legge».
Secondo Alberto Polotti di Zumaglia quindi il 10 bis stride con cinque articoli della Costituzione: il 2, il 3, il 24 e il 25 per quello che riguarda i principi fondamentali della Repubblica italiana e i diritti dei cittadini e anche con l´articolo 97 riguardante «il buon andamento e l´imparzialità» della pubblica amministrazione visto che la norma della nuova legge origina un inutile raddoppio delle procedure di espulsione già previste.
L´ordinanza di sedici pagine si conclude quindi con la decisione del giudice che dichiara: «Visti gli articoli 137 della Costituzione, l´articolo 1 delle legge costituzionale del 9 febbraio 1984, gli articoli 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell´articolo 10 bis del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n.286, introdotto dall´articolo 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n.94...e ordina l´immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso».
Prima conseguenza della decisione del giudice di pace potrebbe essere la sospensione di tutti i procedimenti per i quali la procura della Repubblica ha sollevato l´eccezione di illegittimità costituzionale.
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