martedì 26 gennaio 2010
Anche ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria l’assegno per le famiglie con almeno tre figli minori.
Il chiarimento dell’INPS con la circolare n. 9 del 22 gennaio 2010 che rende giustizia alle aspettative dei rifugiati con oltre due anni di ritardo.
L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione monetaria - concessa dal Comune con fondi INPS - che può essere richiesta dal genitore cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica tre bambini, minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, e sia titolare di un reddito non eccedente la soglia stabilita dalla legge.
Con la circolare n. 9 del 22 gennaio 2010 l’INPS ha chiarito che l’assegno può essere concesso anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria in quanto l’art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Sono dovuti trascorrere circa tre anni dall’entrata in vigore di questo decreto legislativo perché l’INPS revocasse la precedente circolare n. 62/04 con la quale si stabiliva che non era possibile corrispondere l’assegno ai cittadini stranieri rifugiati politici, poiché “questa prestazione non rientra nelle “assicurazioni sociali” per le quali, ai sensi dell’art. 24 lett. b) della Convenzione sullo status di rifugiati, gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai propri cittadini”.
D’ora in avanti i Comuni possono riconoscere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.
Tutte le informazioni sull’assegno nel sito dell’INPS.
(R.M.)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento