martedì 15 dicembre 2009
Stop al reato di immigrazione clandestina il giudice di pace accoglie eccezione pm
di Fabio Russello
AGRIGENTO - Il reato di immigrazione clandestina, introdotto nel decreto sicurezza del Governo, potrebbe essere incostituzionale. Il giudice di pace di Agrigento, Giuseppe Alioto, ha infatti accolto - emettendo nell'udienza di stamattina un'apposita ordinanza - l'eccezione di incostituzionalità del reato di immigrazione clandestina sollevata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Si tratta, secondo la Procura, del primo caso in Italia. Secondo il giudice l'eccezione «non è manifestamente infondata» ed ha dunque deciso di sospendere il processo che vedeva imputate del reato di immigrazione clandestina 21 persone sbarcate nell'agosto scorso nell'isola dei Conigli a Lampedusa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione di costituzionalità. L'ordinanza del giudice di pace come vuole la prassi è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle presidenze del Senato e della Camera dei deputati.
La Procura di Agrigento, con un'eccezione firmata dal procuratore della Repubblica aggiunto Ignazio Fonzo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale nel settembre scorso per la violazione degli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, ritenendo che la norma introdotta violasse i principi di materialità ed offensività del diritto penale nonché di quelli di proporzionalità e ragionevolezza della legge penale, ma anche la violazione del 117 della Costituzione perché la norma violerebbe gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti.
Il giudice ha rilavato «come il principio di necessaria offensività del diritto penale costituisca un limite alla discrezionalità del legislatore: non è consentito che per finalità di mera deterrenza siano introdotte sanzioni che non si ricollegano a fatti colpevoli ma, piuttosto, a modi di essere ovvero ad una mera disobbedienza priva di disvalore, anche potenziale, per un determinato bene giuridico che si deve proteggere. In definitiva, l'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero non paiono rappresentare, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante».
(15 dicembre 2009)
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